IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio
2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012,  lo
stato  di  emergenza  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  nel
territorio della regione siciliana e  nominato  il  Presidente  della
regione siciliana Commissario delegato del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 gennaio 2009, con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio  della
provincia di Palermo, successivamente prorogato fino al  31  dicembre
2010 e le successive ordinanze emanate per fronteggiare  il  contesto
emergenziale; 
  Vista la nota del 5 giugno 2010, con la quale il  Presidente  della
regione  siciliana  rappresenta  la  grave  crisi  determinatasi  nel
settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che ha assunto carattere
di  emergenza  igienico-sanitaria  con  risvolti  anche   di   ordine
pubblico; 
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3737
del 5 febbraio 2009 e n. 3875 del 30 aprile 2010; 
  Considerato che il piano  regionale  di  smaltimento  dei  rifiuti,
approvato con ordinanza di protezione civile n.  1166  del  2002,  e'
stato oggetto di  aggiornamento  sia  nel  2004  che  nel  2006,  per
adeguarsi alla nuova normativa di settore di rilievo comunitario; 
  Considerato che nel frattempo, l'adozione della legge regionale  n.
2 del  2007  ha  comportato  un'ulteriore  rivisitazione  del  piano,
imponendo una riduzione  del  numero  degli  ATO  rispetto  a  quelli
definiti, con conseguente riavvio delle necessarie consultazioni  tra
provincia e ATO per  l'individuazione  dell'impiantistica  esistente,
delle necessita'  in  termini  di  produzione  delle  varie  frazioni
merceologiche e delle relative future necessita' impiantistiche; 
  Visto il piano di azione del P.O.  FESR  2007-2013,  che  individua
azioni specifiche  da  adottare  in  materia  di  interventi  per  la
gestione  integrata  dei  rifiuti,   al   fine   di   assicurare   il
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio  del  Programma  Operativo
2007-2013; 
  Atteso  che  nelle  more  dell'adozione  del  Piano  regionale   di
smaltimento dei rifiuti, e' stata adottata la legge  regionale  n.  9
del 2010, recante disposizioni per il servizio di gestione  integrata
dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti  inquinati,  anche  alla  luce
dell'intervenuta soppressione delle Autorita' d'Ambito ad  opera  del
legislatore nazionale; 
  Considerato che la predetta legge regionale dispone in  particolare
la  possibilita'  di  realizzazione  di  diverse  modalita'  per   il
trattamento  e  lo  smaltimento  finale  dei  rifiuti  solidi  urbani
esplicitamente escludendo quelli di incenerimento  che  non  facciano
ricorso a tecnologie atte  a  garantire  i  requisiti  di  efficienza
energetica nei termini fissati  dalla  direttiva  n.  2008/98/CE  del
parlamento Europeo e del Consiglio, disponendo che tali  trattamenti,
per  la  loro  realizzazione,  debbano   essere   classificati   come
operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento; 
  Considerato che gli interventi posti  in  essere  nel  corso  degli
ultimi anni non  hanno  consentito  di  adeguare  armonicamente  alla
domanda del  territorio  la  capacita'  di  smaltimento  dei  rifiuti
urbani,  risultando  ormai  insufficienti  le  poche  discariche   in
esercizio,  mentre  i  pochi  impianti  a  tecnologia  complessa   in
esercizio risultano non adeguati ai piu'  recenti  requisiti  tecnici
che ne garantiscano il corretto esercizio; 
  Atteso che nelle more dell'applicazione  delle  nuove  disposizioni
regionali, occorre intervenire affinche' la gestione della raccolta e
dello smaltimento dei rifiuti  urbani  sia  immediatamente  riportata
sotto controllo, scongiurando qualsivoglia soluzione di  continuita',
operando interventi  strutturali  nel  settore  della  raccolta,  del
trasporto,  della  valorizzazione,  del  recupero  di  materie  e  di
energie, nel rispetto  della  normativa  di  settore  di  derivazione
comunitaria, tesa al controllo di tutto il ciclo dei  rifiuti,  dalla
produzione allo smaltimento, ponendo  l'accento  sul  recupero  e  il
riciclaggio; 
  Considerato che vanno immediatamente censiti e contrastati  i  casi
di  smaltimento  abusivo  ed  individuate,  chiuse  e  bonificate  le
discariche abusive esistenti, limitando lo smaltimento  residuale  in
discarica  e  operando  su   un'adeguata   capacita'   di   discarica
distribuita  in  un  numero  ridotto   di   impianti   opportunamente
attrezzati, gestiti e controllati; 
  Considerato  che  il   superamento   dell'emergenza   puo'   essere
perseguito anche attraverso lo  sviluppo  delle  azioni  efficaci  di
contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata,
di selezione, di valorizzazione, di recupero,  anche  energetico,  in
tutti i settori, mediante l'applicazione  delle  migliori  tecnologie
disponibili tese ad assicurare le migliori prestazioni energetiche  e
ambientali; 
  Visto l'articolo 1, commi 1117 e 1118 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e seguenti modificazioni e  integrazioni,  relativamente  alla
parte in  cui  vengono  disposte  le  modalita'  di  finanziamento  e
corresponsione  degli  incentivi  pubblici  di   competenza   statale
previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n.
6 del 12 aprile 1992; 
  Tenuto conto delle residue capacita' di abbancamento  della  Quinta
Vasca della discarica di Bellolampo, nel territorio  della  provincia
di Palermo, e del rischio della sua imminente  saturazione,  per  cui
appare necessario realizzare con la massima  tempestivita',  mediante
il ricorso a mezzi  e  poteri  straordinari,  interventi  strutturali
volti a garantire il soddisfacimento della domanda  di  abbancamento,
mediante la realizzazione di ulteriori volumetrie di abbancamento; 
  Considerato  che  nonostante  non  siano  piu'  presenti   massicci
fenomeni di stagnazione del percolato come emerge dalla relazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
5 luglio  2010  permane  comunque  la  necessita'  di  verificare  la
corretta tenuta delle vasche e provvedere alla messa in sicurezza  ed
alla bonifica della discarica di Bellolampo; 
  Considerata la  necessita'  di  scongiurare  improvvise  crisi  del
sistema di gestione complessiva dei rifiuti in Sicilia, anche  dovute
ad eventuali imprevedibili inagibilita',  persino  temporanee,  delle
attuali discariche in esercizio; 
  Ravvisata la necessita' di assicurare il compimento  di  tutti  gli
interventi essenziali per assicurare il definitivo  avvio  del  ciclo
integrato dei rifiuti nella  provincia  di  Palermo  e  in  tutta  la
regione Siciliana, in conformita' alle previsioni della L.R. 9/2010; 
  Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare e il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                               Dispone 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente della regione Siciliana  e'  nominato  Commissario
delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore
della gestione dei rifiuti in atto  nella  medesima  regione  e  puo'
avvalersi di non piu'  di  quattro  soggetti  attuatori,  individuati
dallo stesso Commissario delegato, a cui affidare  specifici  settori
di intervento, sulla base di apposite direttive. Ai predetti soggetti
attuatori  verra'  riconosciuto  un  compenso  da  determinarsi   con
apposito provvedimento del Commissario delegato, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  2. Il Commissario delegato, in deroga all'art. 9,  comma  1,  della
legge regionale 8 aprile 2010, n. 9,  d'intesa  con  il  Dipartimento
della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei  MInistri,
predispone, entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,   della   presente
ordinanza,  gli  adeguamenti  al  Piano  regionale  di  gestione  dei
rifiuti,  anche   per   incrementare   i   livelli   della   raccolta
differenziata ed individuare soluzioni compatibili  con  le  esigenze
ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti  di  stoccaggio
provvisorio,  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti   dal   decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' dalla nuova direttiva quadro 2008/98/CE del  19
novembre 2008. Il piano e' sottoposto all'approvazione  del  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  che  si
pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione. 
  3. Dalla data di  adozione  della  presente  ordinanza  cessano  le
funzioni del Commissario delegato  -  Prefetto  di  Palermo,  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5
febbraio 2009  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed  il
Commissario delegato di cui alla presente  ordinanza  prosegue  nelle
iniziative poste in essere dal Commissario  delegato  -  Prefetto  di
Palermo anche per quanto  attiene  il  progetto  pilota  di  raccolta
differenziata avviato  nella  citta  di  Palermo.  Sono  affidate  al
direttore del  Dipartimento  della  protezione  civile  regionale  le
funzioni di attuazione dell'articolo 1  dell'O.P.C.M.  3875/2010,  il
quale provvede agli interventi necessari per la  messa  in  sicurezza
della discarica  e  per  la  corretta  gestione  delle  attivita'  di
gestione dei rifiuti ivi realizzate.  Le  risorse  disponibili  nella
contabilita' speciale del Commissario delegato  Prefetto  di  Palermo
sono trasferite nella contabilita' speciale di cui all'art. 7 comma 3
della presente ordinanza. 
  4.  L'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009, ad eccezione del  comma  7,  e'
abrogato.