IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il Presidente della regione siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2010 e le successive ordinanze emanate per fronteggiare il contesto emergenziale; Vista la nota del 5 giugno 2010, con la quale il Presidente della regione siciliana rappresenta la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che ha assunto carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3737 del 5 febbraio 2009 e n. 3875 del 30 aprile 2010; Considerato che il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con ordinanza di protezione civile n. 1166 del 2002, e' stato oggetto di aggiornamento sia nel 2004 che nel 2006, per adeguarsi alla nuova normativa di settore di rilievo comunitario; Considerato che nel frattempo, l'adozione della legge regionale n. 2 del 2007 ha comportato un'ulteriore rivisitazione del piano, imponendo una riduzione del numero degli ATO rispetto a quelli definiti, con conseguente riavvio delle necessarie consultazioni tra provincia e ATO per l'individuazione dell'impiantistica esistente, delle necessita' in termini di produzione delle varie frazioni merceologiche e delle relative future necessita' impiantistiche; Visto il piano di azione del P.O. FESR 2007-2013, che individua azioni specifiche da adottare in materia di interventi per la gestione integrata dei rifiuti, al fine di assicurare il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Programma Operativo 2007-2013; Atteso che nelle more dell'adozione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, e' stata adottata la legge regionale n. 9 del 2010, recante disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, anche alla luce dell'intervenuta soppressione delle Autorita' d'Ambito ad opera del legislatore nazionale; Considerato che la predetta legge regionale dispone in particolare la possibilita' di realizzazione di diverse modalita' per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani esplicitamente escludendo quelli di incenerimento che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, disponendo che tali trattamenti, per la loro realizzazione, debbano essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento; Considerato che gli interventi posti in essere nel corso degli ultimi anni non hanno consentito di adeguare armonicamente alla domanda del territorio la capacita' di smaltimento dei rifiuti urbani, risultando ormai insufficienti le poche discariche in esercizio, mentre i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio risultano non adeguati ai piu' recenti requisiti tecnici che ne garantiscano il corretto esercizio; Atteso che nelle more dell'applicazione delle nuove disposizioni regionali, occorre intervenire affinche' la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani sia immediatamente riportata sotto controllo, scongiurando qualsivoglia soluzione di continuita', operando interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie, nel rispetto della normativa di settore di derivazione comunitaria, tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il riciclaggio; Considerato che vanno immediatamente censiti e contrastati i casi di smaltimento abusivo ed individuate, chiuse e bonificate le discariche abusive esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operando su un'adeguata capacita' di discarica distribuita in un numero ridotto di impianti opportunamente attrezzati, gestiti e controllati; Considerato che il superamento dell'emergenza puo' essere perseguito anche attraverso lo sviluppo delle azioni efficaci di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, in tutti i settori, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali; Visto l'articolo 1, commi 1117 e 1118 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e seguenti modificazioni e integrazioni, relativamente alla parte in cui vengono disposte le modalita' di finanziamento e corresponsione degli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 12 aprile 1992; Tenuto conto delle residue capacita' di abbancamento della Quinta Vasca della discarica di Bellolampo, nel territorio della provincia di Palermo, e del rischio della sua imminente saturazione, per cui appare necessario realizzare con la massima tempestivita', mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari, interventi strutturali volti a garantire il soddisfacimento della domanda di abbancamento, mediante la realizzazione di ulteriori volumetrie di abbancamento; Considerato che nonostante non siano piu' presenti massicci fenomeni di stagnazione del percolato come emerge dalla relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2010 permane comunque la necessita' di verificare la corretta tenuta delle vasche e provvedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica della discarica di Bellolampo; Considerata la necessita' di scongiurare improvvise crisi del sistema di gestione complessiva dei rifiuti in Sicilia, anche dovute ad eventuali imprevedibili inagibilita', persino temporanee, delle attuali discariche in esercizio; Ravvisata la necessita' di assicurare il compimento di tutti gli interventi essenziali per assicurare il definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo e in tutta la regione Siciliana, in conformita' alle previsioni della L.R. 9/2010; Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa della regione Siciliana; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone Art. 1 1. Il Presidente della regione Siciliana e' nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti in atto nella medesima regione e puo' avvalersi di non piu' di quattro soggetti attuatori, individuati dallo stesso Commissario delegato, a cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive. Ai predetti soggetti attuatori verra' riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Commissario delegato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Commissario delegato, in deroga all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, d'intesa con il Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei MInistri, predispone, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della presente ordinanza, gli adeguamenti al Piano regionale di gestione dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio, in conformita' ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dalla nuova direttiva quadro 2008/98/CE del 19 novembre 2008. Il piano e' sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione. 3. Dalla data di adozione della presente ordinanza cessano le funzioni del Commissario delegato - Prefetto di Palermo, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni ed il Commissario delegato di cui alla presente ordinanza prosegue nelle iniziative poste in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Palermo anche per quanto attiene il progetto pilota di raccolta differenziata avviato nella citta di Palermo. Sono affidate al direttore del Dipartimento della protezione civile regionale le funzioni di attuazione dell'articolo 1 dell'O.P.C.M. 3875/2010, il quale provvede agli interventi necessari per la messa in sicurezza della discarica e per la corretta gestione delle attivita' di gestione dei rifiuti ivi realizzate. Le risorse disponibili nella contabilita' speciale del Commissario delegato Prefetto di Palermo sono trasferite nella contabilita' speciale di cui all'art. 7 comma 3 della presente ordinanza. 4. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009, ad eccezione del comma 7, e' abrogato.